Cosa cambia dal 2026 alla luce della Circolare 1/E/2026
La domanda è frequente: una APS o una ODV può applicare il regime forfetario?
La risposta, alla luce della nuova disciplina pienamente operativa dal 1° gennaio 2026 e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1/E del 19 febbraio 2026, è articolata.
Occorre distinguere tra:
- regime forfetario “ordinario” ex L. 190/2014 (riservato alle persone fisiche)
- regimi forfetari specifici previsti dal Codice del Terzo Settore
1️⃣ Il regime forfetario “ordinario” (L. 190/2014)
Il regime forfetario disciplinato dalla Legge 190/2014:
- è riservato esclusivamente a persone fisiche
- riguarda imprenditori individuali e professionisti
- prevede imposta sostitutiva IRPEF
APS e ODV sono enti associativi, non persone fisiche.
Di conseguenza:
👉 APS e ODV NON possono aderire al regime forfetario ex L. 190/2014.
Si tratta di una incompatibilità soggettiva strutturale.
2️⃣ I regimi forfetari previsti dal Codice del Terzo Settore
La vera novità chiarita dalla Circolare 1/E/2026 riguarda invece i regimi forfetari propri degli ETS, operativi dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Riferimento normativo
Decreto Legislativo 117/2017
Titolo X – Regime fiscale degli enti del Terzo Settore
In particolare:
- Art. 80 CTS → Regime forfetario per ETS non commerciali
- Art. 86 CTS → Regime forfetario per APS e ODV
La Circolare 1/E/2026 dedica specifici paragrafi ai “Regimi forfetari degli enti del Terzo Settore” (cap. 3).
3️⃣ Il regime forfetario per APS e ODV (art. 86 CTS)
Dal 2026, le APS e le ODV iscritte al RUNTS possono applicare un regime forfetario specifico per le attività commerciali esercitate.
Caratteristiche principali:
- Determinazione forfetaria del reddito
- Percentuale di redditività applicata ai ricavi commerciali
- Semplificazioni contabili
- Regime IVA agevolato
⚠ Condizione fondamentale:
L’ente deve mantenere la qualifica di ETS non commerciale, secondo i criteri di cui all’art. 79 CTS (come chiariti nella Circolare 1/E/2026).
4️⃣ Differenza tra:
| Regime forfetario L. 190/2014 | Regime forfetario art. 86 CTS |
| Solo persone fisiche | Solo APS e ODV iscritte RUNTS |
| Imposta sostitutiva IRPEF | IRES (ove dovuta) |
| Basato su codice ATECO | Basato su attività commerciale ETS |
| Limite ricavi persone fisiche | Limiti e condizioni CTS |
5️⃣ Decorrenza: quando si applica?
La Circolare chiarisce un punto essenziale:
Le disposizioni fiscali del Titolo X del CTS si applicano:
📅 Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025
Quindi:
- Enti con esercizio coincidente con l’anno solare → applicazione dal 1° gennaio 2026
- Enti con esercizio non solare → dal primo esercizio che inizia nel 2026
6️⃣ Attenzione alla qualificazione fiscale
La Circolare 1/E/2026 ribadisce un passaggio centrale:
La qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale non segue più esclusivamente i criteri del TUIR, ma quelli specifici dell’art. 79 CTS.
Aspetti da monitorare:
- prevalenza delle attività di interesse generale
- secondarietà e strumentalità delle attività diverse
- rapporto tra ricavi commerciali e complesso delle entrate
Un errato superamento delle soglie può comportare:
❗ perdita della qualifica di ETS non commerciale
❗ tassazione ordinaria IRES
7️⃣ E la legge 398/1991?
Legge 398/1991
Nel periodo transitorio la 398 è rimasta applicabile a determinate categorie associative.
Dal 2026, con piena operatività del Titolo X CTS, occorre valutare caso per caso la convenienza tra:
- regime 398
- regime forfetario art. 86 CTS
- regime ordinario IRES
Conclusioni operative
✔ APS e ODV non possono aderire al regime forfetario “ordinario” per persone fisiche.
✔ Dal 2026 possono applicare il regime forfetario previsto dal Codice del Terzo Settore.
✔ La scelta del regime richiede un’analisi preventiva della struttura economica dell’ente.
✔ La corretta qualificazione fiscale è decisiva per evitare contestazioni.
Perché è necessario un inquadramento professionale
La Circolare 1/E/2026 conferma che la fiscalità del Terzo Settore non è più assimilabile a quella delle associazioni tradizionali.
La pianificazione deve partire da:
- analisi statuto
- verifica attività di interesse generale
- simulazione impatto IRES
- verifica soglie secondarietà attività diverse
- valutazione comparativa dei regimi applicabili
Una scelta errata può incidere direttamente sulla stabilità fiscale dell’ente.
Se gestisci una APS o una ODV e vuoi verificare quale regime sia più efficiente dal 2026, è opportuno effettuare una valutazione tecnica preventiva sulla base della nuova disciplina del Codice del Terzo Settore.
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