Cosa cambia dal 2026 alla luce della Circolare 1/E/2026

La domanda è frequente: una APS o una ODV può applicare il regime forfetario?

La risposta, alla luce della nuova disciplina pienamente operativa dal 1° gennaio 2026 e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1/E del 19 febbraio 2026, è articolata.

Occorre distinguere tra:

  • regime forfetario “ordinario” ex L. 190/2014 (riservato alle persone fisiche)
  • regimi forfetari specifici previsti dal Codice del Terzo Settore

1️ Il regime forfetario “ordinario” (L. 190/2014)

Il regime forfetario disciplinato dalla Legge 190/2014:

  • è riservato esclusivamente a persone fisiche
  • riguarda imprenditori individuali e professionisti
  • prevede imposta sostitutiva IRPEF

APS e ODV sono enti associativi, non persone fisiche.

Di conseguenza:

👉 APS e ODV NON possono aderire al regime forfetario ex L. 190/2014.

Si tratta di una incompatibilità soggettiva strutturale.

2️ I regimi forfetari previsti dal Codice del Terzo Settore

La vera novità chiarita dalla Circolare 1/E/2026 riguarda invece i regimi forfetari propri degli ETS, operativi dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Riferimento normativo

Decreto Legislativo 117/2017

Titolo X – Regime fiscale degli enti del Terzo Settore

In particolare:

  • Art. 80 CTS → Regime forfetario per ETS non commerciali
  • Art. 86 CTS → Regime forfetario per APS e ODV

La Circolare 1/E/2026 dedica specifici paragrafi ai “Regimi forfetari degli enti del Terzo Settore” (cap. 3).

3️ Il regime forfetario per APS e ODV (art. 86 CTS)

Dal 2026, le APS e le ODV iscritte al RUNTS possono applicare un regime forfetario specifico per le attività commerciali esercitate.

Caratteristiche principali:

  • Determinazione forfetaria del reddito
  • Percentuale di redditività applicata ai ricavi commerciali
  • Semplificazioni contabili
  • Regime IVA agevolato

⚠ Condizione fondamentale:
L’ente deve mantenere la qualifica di ETS non commerciale, secondo i criteri di cui all’art. 79 CTS (come chiariti nella Circolare 1/E/2026).

4️ Differenza tra:

Regime forfetario L. 190/2014 Regime forfetario art. 86 CTS
Solo persone fisiche Solo APS e ODV iscritte RUNTS
Imposta sostitutiva IRPEF IRES (ove dovuta)
Basato su codice ATECO Basato su attività commerciale ETS
Limite ricavi persone fisiche Limiti e condizioni CTS

5️ Decorrenza: quando si applica?

La Circolare chiarisce un punto essenziale:

Le disposizioni fiscali del Titolo X del CTS si applicano:

📅 Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025

Quindi:

  • Enti con esercizio coincidente con l’anno solare → applicazione dal 1° gennaio 2026
  • Enti con esercizio non solare → dal primo esercizio che inizia nel 2026

6️ Attenzione alla qualificazione fiscale

La Circolare 1/E/2026 ribadisce un passaggio centrale:

La qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale non segue più esclusivamente i criteri del TUIR, ma quelli specifici dell’art. 79 CTS.

Aspetti da monitorare:

  • prevalenza delle attività di interesse generale
  • secondarietà e strumentalità delle attività diverse
  • rapporto tra ricavi commerciali e complesso delle entrate

Un errato superamento delle soglie può comportare:

❗ perdita della qualifica di ETS non commerciale
❗ tassazione ordinaria IRES

7️ E la legge 398/1991?

Legge 398/1991

Nel periodo transitorio la 398 è rimasta applicabile a determinate categorie associative.

Dal 2026, con piena operatività del Titolo X CTS, occorre valutare caso per caso la convenienza tra:

  • regime 398
  • regime forfetario art. 86 CTS
  • regime ordinario IRES

Conclusioni operative

✔ APS e ODV non possono aderire al regime forfetario “ordinario” per persone fisiche.
✔ Dal 2026 possono applicare il regime forfetario previsto dal Codice del Terzo Settore.
✔ La scelta del regime richiede un’analisi preventiva della struttura economica dell’ente.
✔ La corretta qualificazione fiscale è decisiva per evitare contestazioni.

Perché è necessario un inquadramento professionale

La Circolare 1/E/2026 conferma che la fiscalità del Terzo Settore non è più assimilabile a quella delle associazioni tradizionali.

La pianificazione deve partire da:

  • analisi statuto
  • verifica attività di interesse generale
  • simulazione impatto IRES
  • verifica soglie secondarietà attività diverse
  • valutazione comparativa dei regimi applicabili

Una scelta errata può incidere direttamente sulla stabilità fiscale dell’ente.

Se gestisci una APS o una ODV e vuoi verificare quale regime sia più efficiente dal 2026, è opportuno effettuare una valutazione tecnica preventiva sulla base della nuova disciplina del Codice del Terzo Settore.