Per effetto della riforma varata dalla Legge di Stabilità del 2016, l’unica partita IVA agevolata utilizzabile oggi è proprio quella con il cosiddetto regime forfetario.

Aprire una partita IVA nel regime forfetario significa poter fruire di importanti vantaggi, sia in termini di imposizione fiscale sia in termini contributivi.

Ecco quali requisiti sono richiesti per l’accesso al regime forfetario e quali sono i vantaggi per questa forma di partita IVA agevolata.

 

Partita IVA regime forfettario 2017: calcolo del reddito imponibile

Qual è il reddito imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva e contributi INPS per i titolari di partita IVA nel regime forfettario 2017?

 

Il reddito in questo caso viene determinato applicando al fatturato una percentuale fissa di redditività individuata dalla legge.

Su questo valore vengono detratti i contributi Inps versati nel periodo considerato; sulla differenza occorre applicare l’aliquota prevista per l’imposta sostitutiva (5% nel caso di regime forfettario startup ovvero 15% negli altri casi).

 

Ecco l’elenco completo dei limiti di reddito, ricavi/fatturato e coefficiente di redditività divisi a seconda del settore economico di riferimento (tra parentesi le radici del codice ATECO):

 

Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) coefficiente redditività è il 40% limite ricavi/fatturato 45.000 euro;

Commercio all’ingrosso e al dettaglio [45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9] limite ricavi/fatturato è 50.000 con coefficiente di redditività al 40%;

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81): limite fatturato/ricavi 40.000 e coefficiente di redditività al 40%;

Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 – 47.8): limite fatturato/ricavi 30.000 e coefficiente di redditività al 54%;

Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività all’ 86%;

Intermediari del commercio (46.1): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività al 62%;

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56): limite fatturato/ricavi 50.000 e coefficiente di redditività al 40%;

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficente di redditività al 78%;

Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 67%.

Partita IVA agevolata 2017 nel regime forfetario: cos’è e come funziona? Ecco i requisiti richiesti

Chi intende aprire una partita IVA nel 2017 ha un solo regime agevolato a disposizione: il regime forfetario.

 

Quali sono i requisiti richiesti per l’accesso a tale regime?

 

Ecco tutti i requisiti necessari per aprire una partita IVA agevolata nel regime forfetario 2017:

  • conseguimento di ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a vari limiti, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;
  • sostenimento di spese per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori (comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati) per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi;
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superava 20.000 euro. Nel calcolo di questo limite:
    • per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
    • per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi;
    • i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%;
    • non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
    • non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
  • i redditi da lavoro dipendente e assimilato non superano i 30.000,00 euro lordi l’anno (la verifica deve essere fatta con riferimento all’anno precedente).

Sono altresì previste delle esclusioni dall’accesso al regime forfetario 2017 con partita IVA agevolata.

 

E’ prevista, infatti, l’esclusione dall’accesso alla partita IVA 2016 e 2017 con il regime forfetario agevolato per i seguenti soggetti:

 

  • persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
  • esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.

 

Partita IVA 2017 regime forfettario ex minimi: vantaggi e svantaggi

Ecco un elenco dei principali vantaggi fruibili con la partita IVA agevolata nel regime forfetario 2017:

  • esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali (l’unico obbligo rimane la numerazione e conservazione delle fatture attive e dei corrispettivi);
  • non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti con conseguente esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale e dagli altri adempimenti fiscali periodici (Intra e black list);
  • non assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto;
  • non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfettario non opera ritenute alla fonte);
  • esclusione dall’IRAP e dagli studi di settore/parametri;
  • possibilità di sostenere spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
  • introduzione, con esclusivo riferimento alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini dei contributi INPS.