La disciplina dei compensi corrisposti da associazioni e società sportive dilettantistiche richiede particolare attenzione. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 ha fornito nuovi chiarimenti sulla tassazione del lavoro sportivo e sui rimborsi riconosciuti ai volontari.
Lavoratori sportivi
Sono lavoratori sportivi, quando ricevono un corrispettivo, gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori tecnici e sportivi, i preparatori atletici, i direttori di gara e gli altri tesserati che svolgono mansioni necessarie all’attività sportiva.
Il rapporto può essere organizzato come lavoro subordinato, lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa. La scelta deve dipendere dalle concrete modalità di svolgimento dell’attività e non soltanto dall’importo corrisposto.
La soglia fiscale di 15.000 euro
Nel settore dilettantistico, i compensi di lavoro sportivo non costituiscono base imponibile fiscale fino a 15.000 euro annui.
La Circolare 7/E/2026 chiarisce che questa agevolazione si applica a tutte le forme di lavoro sportivo, compreso il lavoro subordinato. L’eventuale parte eccedente viene tassata secondo le regole proprie del rapporto utilizzato.
La soglia è personale e deve essere verificata cumulando tutti i compensi sportivi ricevuti nell’anno, anche da enti differenti. È quindi necessario acquisire dal lavoratore un’apposita autocertificazione.
La soglia contributiva di 5.000 euro
La soglia fiscale non deve essere confusa con quella previdenziale.
Per le co.co.co. e per il lavoro autonomo sportivo dilettantistico, i contributi alla Gestione separata INPS sono dovuti sulla parte dei compensi che supera complessivamente 5.000 euro annui.
Un compenso può quindi non essere soggetto a tassazione perché inferiore a 15.000 euro, ma essere già soggetto a contribuzione previdenziale perché superiore a 5.000 euro.
Rimborsi ai volontari fino a 400 euro mensili
Il volontario sportivo svolge la propria attività gratuitamente e non può ricevere un compenso. Può tuttavia ottenere, alle condizioni previste dall’articolo 29 del D.Lgs. 36/2021, rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili complessivi per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti.
L’ente deve rispettare le delibere degli organismi sportivi competenti, acquisire l’autocertificazione del volontario e comunicare al RASD nominativi e importi entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.
La Circolare 7/E/2026 precisa che questi rimborsi, pur non costituendo ordinariamente reddito, concorrono al raggiungimento della soglia fiscale annua di 15.000 euro.
Ad esempio, se il soggetto ha già percepito 14.800 euro di compensi sportivi e riceve un rimborso di 380 euro, diventano fiscalmente rilevanti i 180 euro eccedenti la soglia.
I controlli necessari per ASD e SSD
Le associazioni e società sportive dovrebbero verificare:
- il corretto inquadramento di lavoratori e volontari;
- i contratti e le lettere d’incarico;
- le autocertificazioni sui compensi già percepiti;
- il superamento delle soglie fiscali e previdenziali;
- le comunicazioni al RASD;
- il calcolo di ritenute e contributi;
- la documentazione dei rimborsi spese.
Il rimborso non può essere utilizzato per mascherare una prestazione lavorativa. In caso di controllo, rilevano la natura effettiva dell’attività e la documentazione conservata.
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Articolo aggiornato ad agosto 2026. Il contenuto ha carattere informativo e non sostituisce l’esame del singolo caso.
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