A partire dallo scorso 24 ottobre e fino al prossimo 31 luglio 2017, coloro che non hanno aderito alla procedura di collaborazione volontaria lo scorso anno, potranno avvalersi della nuova edizione della voluntary disclosure. La novità è contenuta nel D.L. 193/2016, il cd. Decreto Fiscale, che, entrato in vigore lo scorso 24 ottobre, ha riaperto i termini della procedura di collaborazione volontaria prevista dalla L. 186/2014 apportando delle modifiche sostanziali. Ecco in breve i caratteri principali della nuova voluntary disclosure.

 

La procedura: soggetti, violazioni e sanzioni

La nuova voluntary disclosure, al pari dello scorso anno, potrà essere attivata dai contribuenti che intendono regolarizzare i capitali e le attività detenuti illecitamente all’estero. La procedura consente di ottenere un sensibile sconto delle sanzioni previste per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale. La riduzione sanzionatoria varia a seconda della modalità con cui si procede al versamento del dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza: è riconosciuto uno sconto del 50% delle sanzioni esclusivamente a coloro che provvederanno spontaneamente al versamento, gli altri dovranno versare il 60% del minimo edittale. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.

 

Modalità di adesione

Come anticipato, le istanze possono essere presentate sino al 31 luglio 2017. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, tramite una nota diffusa lo scorso 25 ottobre, ha precisato che, in attesa della pubblicazione di un nuovo modello di istanza predisposto ad hoc per la riedizione della voluntary, i contribuenti potranno utilizzare il vecchio modello diffuso lo scorso anno e adottato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015. In tal caso dovranno seguire le modalità previste dal detto Provvedimento e potranno, come specificato dalle Entrate, inviare via PEC, con le modalità dettate al punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015. Inviata l’istanza di adesione, i contribuenti hanno tempo fino al 30 settembre 2017 per inviare all’Amministrazione finanziaria tutta la documentazione integrativa (art. 5-quater, comma 2, lettera a, D.L. n. 167/1990).

 

Versamento del dovuto

Le modalità di versamento e i relativi effetti rappresentano la vera novità della riedizione della voluntary. Quest’anno, infatti, chi aderisce alla procedura di collaborazione volontaria potrà provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto fino al 30 settembre 2017 in un’unica soluzione o in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata comunque entro il 30 settembre 2017. In tal caso, come anticipato, le sanzioni saranno pari al 50%. In caso di versamenti insufficienti, le somme da versare saranno aumentate del 3% o del 10% a seconda dell’entità della parte non versata. Nei confronti di chi non versa in forma spontanea il dovuto le sanzioni saranno pari al 60% del minimo edittale.