Lo scorso 21/11/2016 è stata pubblicata la versione “aggiornata” e “definitiva” della nuova tassonomia XBRL denominata PCI 2016-11-14, da applicare ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente.
Detta tassonomia, propone le seguenti novità:
- l’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e commento in calce;
- il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica;
- il bilancio consolidato rimane confinato ai soli schemi quantitativi (senza nota integrativa in XBRL).
La nuova tassonomia
Con l’approvazione formale di XBRL Italia ed il parere favorevole dell’OIC, la nuova tassonomia è stata resa disponibile on line sia sul sito di XBRL Italia (www.xbrlitalia.it) che su quello dell’Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it) ed il MISE provvederà a darne notizia mediante la pubblicazione in G.U.
In particolare, l’Associazione XBRL Italia ha messo a disposizione, oltre al formato XBRL della Tassonomia:
- il documento descrittivo della nuova Tassonomia (prospetti e nota integrativa);
- il documento denominato “changelog” che evidenzia le modifiche via via apportate rispetto alle precedenti versioni della tassonomia;
- lo schema che evidenzia lo sviluppo complessivo della tassonomia, compresi i campi “testuali”, al fine di avere una panoramica della struttura della tassonomia nelle diverse fattispecie di bilanci.
Tra le novità inserite nella versione “definitiva” della tassonomia, si segnala quanto segue:
- nello stato patrimoniale del bilancio ordinario e consolidato viene eliminata la distinzione tra l’importo esigibile entro e oltre l’esercizio successivo per la voce “C.II.5-ter – Imposte anticipate”.
- nella tabella “Analisi delle variazioni.. dei crediti iscritti nell’attivo circolante” della Nota integrativa non sono più compilabili i campi relativi alla distinzione temporale delle attività per imposte anticipate.
Analoghe modifiche sono state apportate nello stato patrimoniale del bilancio abbreviato ed in quello delle micro imprese, per i quali la suddivisione dei crediti (voce C.II) in esigibili entro e oltre l’esercizio non considera più, per effetto del documento OIC 25, le attività per imposte anticipate.
Micro-imprese
Per quanto riguarda le micro imprese, si rammenta, in primo luogo che, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 2435-ter c.c. (introdotte dal DLgs.139/2015), nella nuova tassonomia sono stati inseriti appositi schemi di bilancio, mutuati dalla forma abbreviata, dedicati alle micro imprese.
Per tali soggetti sono, poi, previste in “calce” allo Stato patrimoniale, le tabelle contenenti l’informativa su:
| a) | impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c.1 n. 9 c.c.) |
| b) | compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci (art. 2427 c. 1 n. 16 c.c.) |
| c) | azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate nel corso dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 3 e 4 c.c.). |
Sempre in “calce” allo Stato patrimoniale, sono stati inseriti specifici campi testuali destinati ad accogliere ulteriori informazioni rispetto a quelle richieste dall’art. 2435-ter c.c.; si tratta, in particolare:
- per le cooperative: delle informazioni di cui all’art. 2513 c.c. (condizione di prevalenza) e all’art. 2545-sexies c.c. (attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche);
- delle informazioni in merito a startup e PMI innovative.
Infine, viene confermato che le micro imprese non potranno, neanche facoltativamente, compilare la Nota integrativa o il Rendiconto finanziario nel formato XBRL, ma potranno, qualora volessero fornire maggiori informazioni, redigere il bilancio in forma abbreviata oppure in forma ordinaria.
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