La Legge di Bilancio 2017 ha riformato il regime contabile delle imprese in contabilità semplificata, introducendo il principio di cassa anche per questa particolare tipologia di contribuenti.
La contabilità semplificata per cassa introdotta a decorrere dal 2017 è una novità che equipara la tenuta contabile e fiscale di commercianti ed artigiani a quella già oggi in vigore per i professionisti. In sintesi, il reddito delle contabilità semplificate viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati e ai costi effettivamente sostenuti, a prescindere dalla competenza economica.
L’attuale regime di contabilità semplificata, si applica, a prescindere dall’attività svolta, alle imprese individuali (esercitate anche sotto forma di imprese familiari) e quelle esercitate sotto forma di società di persone e assimilate che, nell’anno precedente a quello in corso e, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti (articolo 18, DPR n. 600/1973):
- €. 400.000, nel caso di attività di prestazione di servizi;
- €. 700.000, negli altri casi.
I soggetti che esercitano attività miste, di produzione di servizi e di beni, devono confrontare i citati limiti con i ricavi derivanti dall’attività prevalente. In caso di mancata annotazione distinta dei ricavi, si presumono prevalenti quelli derivanti da attività diverse dalle prestazioni di servizi. Per attività prevalente, si intende quella con la quale sono conseguiti maggiori ricavi nel periodo d’imposta.
L’introduzione di un regime di contabilità semplificata caratterizzato dal criterio di cassa, comporta una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell’ottica della semplificazione. In particolare l’art. 1 comma 17 della Legge n. 232/2016, riscrive il comma 1, dell’articolo 66, del DPR n. 917/86, prevedendo che ai fini della determinazione del reddito di impresa di tali soggetti assumano rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute.
Si deroga, quindi, al criterio della competenza, sia per i ricavi che per le spese. Restano ferme, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.
Ciò comporta che il relativo reddito si calcolerà esclusivamente con riferimento a quanto effettivamente incassato e ai costi effettivamente sostenuti come avviene nel caso dei professionisti.
Le modalità con cui il nuovo regime di cassa 2017 per le imprese in contabilità semplificata è stato approvato non soddisfano i commercialisti, soprattutto nel punto in cui si prevede questo regime come obbligatorio. L’unica alternativa sarebbe il regime contabile ordinario, salvo i piccoli contribuenti che possono accedere al regime forfettario.
Di conseguenza, salvo l’esercizio di una specifica opzione o di un comportamento concludente rivolto all’adozione del regime ordinario, l’impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973, dovrà applicare il nuovo regime per cassa in luogo del principio di competenza.
La valutazione di convenienza del nuovo regime dovrà essere oggetto di un’attenta analisi. Da un lato la nuova disciplina presenta il vantaggio di rendere non imponibili i proventi sino al loro effettivo incasso, incidendo positivamente su tutte le imprese con crediti incagliati. Dall’altro lato, l’aspetto negativo è legato alle notevoli complicazioni amministrative necessarie a determinare il reddito secondo le nuove modalità.
Al fine di scongiurare eventuali effetti indesiderati ed impedire la “naturale” applicazione del regime per cassa, è possibile optare per il regime di contabilità ordinaria, continuando ad utilizzare il principio di competenza. L’opzione per il passaggio al regime ordinario:
- si attua mediante comportamento concludente;
- ha durata minima di tre anni e resta valida sino a revoca;
- così come la revoca, va evidenziata nella prima dichiarazione Iva relativa all’anno in cui la scelta è operata.
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