In merito alla situazione rappresentata nel titolo Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sulla possibilità di utilizzo di entrambi i regimi fiscali con la risposta all’interpello numero 282 del 2019.
La posizione espressa dall’ufficio è netta: Regime forfettario e agevolazioni per il rientro dei cervelli non sono cumulabili, il contribuente deve scegliere una delle due possibilità. Se si hanno i requisiti per accedere a entrambi, si può optare per quello più conveniente. A chiarirlo è l’Agenzia dell’Entrate con la risposta all’interpello numero 282 del 19 luglio 2019.
Nello specifico AE ha risposto ad una contribuente che, dopo una permanenza all’estero di 5 anni, ha in programma di rientrare in Italia, stabilire sul nostro territorio la residenza e aprire una partita IVA.
Il regime forfettario e le agevolazioni per il rientro dei cervelli non sono cumulabili
Dal momento che ha i requisiti per applicare il regime forfettario, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se può beneficiare anche delle agevolazioni previste per il rientro dei cervelli.
Nella risposta all’interpello numero 282 del 19 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i due regimi non sono cumulabili, perché risultano incompatibili.
A detta dello scrivente se così non fosse il vantaggio fiscale in termini di riduzione dell’imposta sarebbe enorme. Basti pensare che in base all’attuale normativa il soggetto che aderisce al “rientro dei cervelli” fruisce di una riduzione della base imponibile del 70% che se si sommasse ai vantaggi del regime Forfetario vedrebbe quasi azzerata la propria base imponibile e la propria imposizione fiscale. Ad esempio un professionista che ha i requisiti per entrambe le agevolazioni avrebbe la seguente base imponibile su un reddito di € 50.000 –
Riduzione per il rientro dei capitali € 15.000,00
Riduzione forfetari € 11.700,00
Imposta netta annua € 1.755,00
Per considerare il beneficio fiscale si rappresenta la tassazione applicata al medesimo reddito da parte di un lavoratore dipendente
Aliquota media 30,28
IRPEF € 15.138
ADD. REGIONALE € 1.259
ADD. COMUNALI € 350
A detta dello scrivente la risposta fornita da Agenzia delle Entrate è lineare con il proprio compito, anche se va un po’ oltre la lettura testuale della norma di riferimento. Pertanto anche in questo caso risulta essere una interpretazione un po’ allargata del dettato normativo. Basti pensare che il legislatore in nessun disposto nega la possibilità di aderire anche al regime forfetario.
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