Con la circolare n. 11/E, firmata dal direttore Ruffini, l’Agenzia delle entrate, in collaborazione con Agenzia delle entrate-Riscossione, fornisce chiarimenti e indicazioni operative con riferimento all’articolo 4 del decreto legge n. 41/2021 (Dl “Sostegni”), che ha introdotto, ai commi da 4 a 9, una nuova definizione dei carichi di importo ridotto affidati all’agente della riscossione, lo “Stralcio”.
Tale definizione prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), fino a 5mila euro, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. I debiti devono riferirsi alle persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro, oppure ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.
Più precisamente, con la circolare in esame, l’Agenzia – anche alla luce delle precisazioni contenute nel decreto del 14 luglio 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze– oltre a individuare il perimetro oggettivo e soggettivo della norma, ha delineato gli adempimenti previsti per gli enti creditori e per l’agente della riscossione.
Perimetro oggettivo
L’amministrazione chiarisce che nello Stralcio rientrano i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore (salvo i debiti espressamente esclusi, elencati nel documento di prassi).
I debiti di importo residuo fino a 5mila euro sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Il limite di 5mila euro, inoltre, è determinato in relazione agli importi dei singoli carichi contenuti nella cartella di pagamento (non quindi con riferimento all’importo complessivo della stessa).
Lo Stralcio trova applicazione anche in relazione ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate precedenti, cioè “rottamazione-ter”, “saldo e stralcio” e “riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione”.
Lo Stralcio non trova, invece, applicazione con riguardo alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/Ce e n. 2014/335/Ue, Euratom del Consiglio Ue (rispettivamente del 7 giugno 2007 e del 26 maggio 2014), e all’Iva riscossa all’importazione.
Rientrano nello Stralcio, poi, anche i carichi originariamente di importo superiore a 5mila euro, ma che, al 23 marzo 2021, sono risultati al di sotto di tale soglia. Per individuare i carichi definibili occorre – spiegano le Entrate – fare riferimento alla data di affidamento del carico all’agente della riscossione (non a quella della notifica della cartella di pagamento).
Fino al 31 ottobre 2021 (data prevista per l’annullamento), per i debiti rientranti nel perimetro applicativo dello Stralcio sono sospesi le attività di riscossione e i relativi termini di prescrizione.
Le somme pagate prima dell’annullamento automatico non possono essere oggetto di rimborso.
Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, attraverso un apposito servizio, è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di Stralcio. In tal caso, è possibile procedere alla stampa dei moduli di pagamento per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai carichi potenzialmente oggetto di Stralcio.
Perimetro soggettivo
L’Agenzia delle entrate chiarisce altresì – sia per le persone fisiche sia per i soggetti diversi dalle persone fisiche – i criteri utilizzati per stabilire se risulti superato il limite reddituale di 30mila euro previsto dalla norma.
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