Con l’entrata in vigore del Decreto anti-frodi è stato introdotto l’obbligo del visto di conformità (e delle asseverazioni della congruità dei prezzi) per tutti i bonus edilizi. Quindi non solo superbonus, ma bonus per il recupero del patrimonio edilizio, l’efficienza energetica, il rischio sismico, gli impianti fotovoltaici, le colonnine di ricarica e il bonus facciata degli edifici esistenti.

Nello specifico, con il Decreto anti-frodi viene esteso a tutti i bonus edilizi l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti l’esistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.

Il visto in questione, conosciuto anche come “visto leggero”, rappresenta uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.

Il soggetto autorizzato al rilascio del visto predispone la dichiarazione fiscale e attesta di aver eseguito i necessari controlli. Dopo aver sottoscritto la dichiarazione, la trasmette all’Agenzia delle Entrate.

Con il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali viene garantito ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari.

Il visto agevola anche l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza, e serve a contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti e semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.

Inoltre l’obiettivo è quello di contrastare le ingiustificate cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche.

I soggetti abilitati sono solo i soggetti riportati di seguito i quali hanno inviato apposita comunicazione accettata dall’Agenzia delle Entrate:

  • professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
  • soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Il decreto legge 11 novembre 2021 numero 157 ha lo scopo di contrastare le frodi relative alle agevolazioni fiscali ed economiche.

Tale visto era già previsto per le opzioni di fruizione indiretta dell’agevolazione previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.

L’estensione dell’obbligo di tale visto si applica anche agli altri bonus edilizi per interventi che rientrano in altre agevolazioni, nei casi in cui si sceglie la cessione del credito o lo sconto in fattura.

All’Agenzia delle Entrate viene inoltre attribuita la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura per controlli preventivi, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.

Sono inoltre presenti tetti massimi per le spese che saranno stabiliti da un successivo decreto del Ministero della transizione ecologica, da approvare entro 30 giorni.