In vista della scadenza fissata per il 29/04/2022 delle comunicazioni di cessione crediti Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria guida allo scopo pensata rendendo disponibile la versione riportante la data di Aprile 2022.

In tale guida vengono evidenziati i vari passaggi da seguire per il completamento della pratica alla luce delle novità e i vari cambiamenti introdotti.

La Piattaforma accoglie i vari passaggi dei crediti d’imposta cedibili a soggetti terzi, non solo il superbonus e i bonus casa ordinari, ma anche il tax credit vacanze e il credito d’imposta ACE.

Sono quattro le funzioni previste: monitoraggio, cessione crediti, accettazione e lista movimenti, passaggi che caratterizzano l’esercizio delle opzioni, limitate a tre trasferimenti secondo le ultime modifiche previste dal decreto legge n. 13/2022 e con regole diverse in merito ai soggetti cessionari.

Novità che si riflettono nella Piattaforma, che raggruppa ora i crediti in base alle regole di cedibilità: quelli per i quali la cessione può essere effettuata verso chiunque vengono divisi da quelli cedibili solo a soggetti qualificati.

Con l’entrata in vigore del Decreto anti-frodi è stato introdotto l’obbligo del visto di conformità (e delle asseverazioni della congruità dei prezzi) per tutti i bonus edilizi. Quindi non solo superbonus, ma bonus per il recupero del patrimonio edilizio, l’efficienza energetica, il rischio sismico, gli impianti fotovoltaici, le colonnine di ricarica e il bonus facciata degli edifici esistenti.

Nello specifico, con il Decreto anti-frodi viene esteso a tutti i bonus edilizi l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti l’esistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.

Il visto in questione, conosciuto anche come “visto leggero”, rappresenta uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.

Il soggetto autorizzato al rilascio del visto predispone la dichiarazione fiscale e attesta di aver eseguito i necessari controlli. Dopo aver sottoscritto la dichiarazione, la trasmette all’Agenzia delle Entrate.

Con il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali viene garantito ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari.

Il visto agevola anche l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza, e serve a contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti e semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.

Inoltre l’obiettivo è quello di contrastare le ingiustificate cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche.

I soggetti abilitati sono solo i soggetti riportati di seguito i quali hanno inviato apposita comunicazione accettata dall’Agenzia delle Entrate:

  • professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
  • soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Sono inoltre presenti tetti massimi per le spese che saranno stabiliti da un successivo decreto del Ministero della transizione ecologica, da approvare entro 30 giorni.