L’obbligo di apertura della partita IVA per le ripetizioni dipende da alcuni fattori:

Occasionalità o abitualità:

  • Occasionale: se l’attività di ripetizioni è occasionale e saltuaria, non è necessaria la partita IVA.
  • Abituale: se l’attività di ripetizioni è svolta con regolarità e continuità, è obbligatoria l’apertura della partita IVA. L’Agenzia delle Entrate considera “abituale” un’attività svolta per più di 30 giorni all’anno o che produce un reddito superiore a 5.000 euro.

Inquadramento previdenziale:

  • Gestione Separata INPS: se sei già iscritto alla Gestione Separata INPS per un’altra attività lavorativa, non è necessario aprire una nuova posizione per le ripetizioni.
  • Esclusione: se non sei iscritto ad alcun regime previdenziale, l’apertura della partita IVA comporta l’iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Regime fiscale:

  • Regime forfettario: se il tuo reddito complessivo non supera i 65.000 euro, puoi applicare il regime forfettario. Questo regime prevede una tassazione agevolata al 15% e non richiede l’applicazione dell’IVA.
  • Regime ordinario: se il tuo reddito complessivo supera i 65.000 euro, oppure se decidi di non applicare il regime forfettario, dovrai applicare il regime ordinario. Questo regime prevede l’applicazione dell’IVA e la tassazione del reddito Irpef secondo le aliquote progressive.

In caso di dubbi:

  • Consultare un commercialista: è sempre consigliabile consultare un commercialista per avere una valutazione personalizzata del tuo caso specifico.
  • Richiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate: puoi richiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate inviando un’interpello.

Esempio:

Un insegnante con cattedra part-time che impartisce lezioni private con cadenza regolare deve aprire la partita IVA.

Fonti: