Dal 2026 le imprese che investono in macchinari tecnologicamente avanzati, software, sistemi digitali e impianti per l’autoproduzione di energia possono beneficiare del Nuovo Piano Transizione 5.0, attuato attraverso il meccanismo fiscale dell’iperammortamento.
La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Transizione 5.0 o iperammortamento?
Le due espressioni indicano aspetti diversi della stessa agevolazione.
Transizione 5.0 è il nome del piano destinato a favorire la trasformazione digitale ed energetica delle imprese.
L’iperammortamento, invece, è il meccanismo fiscale attraverso il quale viene riconosciuto il beneficio.
A differenza dei precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0, la nuova misura non genera un credito direttamente utilizzabile in compensazione nel modello F24.
Il vantaggio consiste nella possibilità di maggiorare fiscalmente il costo del bene acquistato, ottenendo maggiori deduzioni nella determinazione del reddito d’impresa attraverso le quote di ammortamento o i canoni di leasing.
Come funziona l’iperammortamento
Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro è prevista, in presenza delle condizioni richieste, una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile pari al 180%.
Ciò significa che un bene agevolabile acquistato al costo di 100.000 euro può generare una deduzione complessiva calcolata su 280.000 euro:
| Descrizione | Importo |
|---|---|
| Costo effettivo del bene | € 100.000 |
| Maggiorazione fiscale del 180% | € 180.000 |
| Valore complessivamente deducibile | € 280.000 |
L’impresa non riceve quindi un rimborso immediato, ma beneficia nel tempo di una riduzione del proprio reddito imponibile.
L’effettiva convenienza dipende dalla situazione fiscale dell’impresa, dalla presenza di redditi imponibili e dal periodo di ammortamento del bene.
Quali investimenti possono essere agevolati
Il Nuovo Piano Transizione 5.0 riguarda principalmente gli investimenti in:
- macchinari e impianti tecnologicamente avanzati;
- beni produttivi automatizzati e interconnessi;
- sistemi per il controllo e la gestione della produzione;
- software, piattaforme e applicazioni digitali;
- impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;
- sistemi di accumulo dell’energia.
I beni devono essere nuovi e rispettare specifici requisiti tecnici. Nel caso dei beni digitali e produttivi è normalmente richiesta l’interconnessione con il sistema aziendale di gestione della produzione o con la rete di fornitura.
Qual è il ruolo del GSE
Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE non interviene esclusivamente per gli investimenti in impianti fotovoltaici o in altre fonti rinnovabili.
Nell’ambito del Nuovo Piano Transizione 5.0, il GSE è il soggetto incaricato della gestione telematica e amministrativa delle comunicazioni necessarie per accedere all’iperammortamento.
Dal 12 giugno 2026 è operativa sul portale del GSE la piattaforma attraverso la quale le imprese possono presentare le comunicazioni per la prenotazione dell’agevolazione.
Il ricorso alla piattaforma GSE è quindi previsto anche quando l’investimento riguarda esclusivamente un macchinario o un software agevolabile e non comprende impianti energetici.
Il GSE:
- riceve le comunicazioni trasmesse dalle imprese;
- gestisce la procedura di prenotazione del beneficio;
- verifica la completezza della documentazione trasmessa;
- comunica gli esiti della procedura;
- gestisce le successive comunicazioni relative all’investimento.
Il GSE non sostituisce il commercialista o il tecnico incaricato. Il suo ruolo è quello di soggetto gestore della piattaforma e della procedura amministrativa prevista dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Non basta acquistare il macchinario
L’accesso all’iperammortamento non è automatico.
Prima di effettuare l’investimento è necessario verificare:
- se il bene possiede le caratteristiche tecniche richieste;
- se l’investimento rientra tra quelli agevolabili;
- se è necessaria una perizia tecnica;
- quali comunicazioni devono essere presentate al GSE;
- la capacità dell’impresa di utilizzare la maggiore deduzione;
- l’eventuale cumulabilità con altre agevolazioni.
Le modalità attuative, le comunicazioni da trasmettere e gli obblighi documentali sono disciplinati dal decreto attuativo del 7 maggio 2026 e dal decreto direttoriale del 10 giugno 2026.
È quindi opportuno effettuare una verifica preventiva, possibilmente prima della sottoscrizione dell’ordine, del versamento dell’acconto o dell’avvio dell’investimento.
Un’opportunità da programmare correttamente
Il Nuovo Piano Transizione 5.0 e l’iperammortamento possono rappresentare una significativa opportunità per le piccole e medie imprese che intendono modernizzare i propri processi produttivi, aumentare il livello di digitalizzazione o investire nell’autoproduzione di energia.
Una pianificazione non corretta può tuttavia determinare la perdita dell’agevolazione, soprattutto in caso di mancato rispetto dei requisiti tecnici, delle comunicazioni preventive o degli obblighi documentali.
Lo Studio del Dott. Daniele Luciani, Commercialista e Revisore legale a Civitavecchia, assiste le imprese:
- nella valutazione preliminare degli investimenti;
- nella verifica della convenienza fiscale;
- nel calcolo del beneficio;
- nel coordinamento con tecnici, periti e fornitori;
- nella predisposizione e nel controllo della documentazione;
- nella gestione degli adempimenti fiscali connessi all’iperammortamento.
Prima di acquistare un nuovo macchinario, un software o un impianto energetico, è consigliabile richiedere una valutazione preventiva: programmare correttamente l’investimento consente di ridurre il rischio di errori e di utilizzare pienamente il beneficio fiscale.
Studio Luciani Daniele
Dottore Commercialista e Revisore legale
Civitavecchia
E-mail: info@studiolucianidaniele.it
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