
COMPOSIZIONE DELLA CRISI
La Legge 03/2012 riguardante le “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche’ di composizione delle crisi da sovraindebitamento” introduce modifiche e integrazioni della cosi detta insolvenza civile, ossia la gestione dello stato di incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni in capo ad un soggetto non fallibile, introducendo un nuovo istituto concorsuale.
Il piano, sulla base del quale il debitore sovraindebitato può proporre ai creditori la ristrutturazione del debito, deve prevedere obbligatoriamente, anche in presenza della suddivisone dei creditori in classi:
- a) le scadenze;
- b) le modalità di pagamento.
La norma consente al debitore di suddividere i creditori in classi senza imporgli le condizioni previste in ambito concorsuale (art. 124, comma 2, lettera c) per il concordato fallimentare ex art. 160, comma 1, lettera
- c) per il concordato preventivo) lasciandogli la piena ed ampia possibilità di suddividere i creditori secondo la propria volontà.
Da ciò deriva che il debitore non è tenuto a formare le classi raggruppando i creditori secondo la posizione giuridica e gli interessi economici e, quindi, la errata collocazione non è oggetto di sindacato da parte del tribunale neppure in sede di contestazione all’omologazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 3/2012.
La suddivisione dei creditori in classi potrebbe anche essere chiesta dall’organismo di composizione della crisi che, in sede di attestazione del piano, fa rilevare una certa disorganicità del piano medesimo tale da non renderlo fattibile o quantomeno da non prevederne il buon esito. La previsione delle scadenze dell’adempimento è un elemento che deve emergere esplicitamente dal piano sulla base del quale il creditore effettua le sue valutazione al fine dell’espressione del consenso alla proposta, quindi è un’informazione fondamentale.
Per quanto riguarda il pagamento il piano deve contenere le modalità con le quali sarà effettuato il medesimo che non dovrà essere effettuato obbligatoriamente in denaro ma con qualsiasi altra modalità. Nel caso in cui la procedura sia attivata da un imprenditore commerciale sotto soglia è da ritenere che il piano possa prevedere la continuazione dell’attività d’impresa con la conseguenza che il raggiungimento della soglia di adesioni comporta una intrinseca autorizzazione per la continuazione dell’impresa.
È comunque opportuno rilevare che la libertà nella modalità di soddisfazione non può essere utilizzata quale strumento meramente dilatorio al fine di inibire ai creditori di esercitare le azioni esecutive e/o cautelari altrimenti disponibili dagli stessi per tutelare i propri diritti di credito.
Per i pagamenti non effettuati in denaro, pur non essendo obbligatorio è opportuno che sia indicata la percentuale di soddisfazione del creditore in maniera che tutti possano effettuare la loro valutazione e l’organismo di composizione della crisi esprimersi sulla fattibilità del piano.
Il piano può, inoltre, prevedere:
1) le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti;
2) le modalità di liquidazione dei beni;
3) l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, conservazione e la distribuzione del ricavato ai creditori.
Qualora l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla proposta che il debitore propone ai suoi creditori siano garantite da uno o più soggetti terzi il piano deve esplicitamente darne atto.
La norma non pone alcuna limitazione al tipo di garanzia che può essere prestata a favore del debitore per l’adempimento della proposta.
Il piano deve anche illustrare le eventuali modalità attraverso le quali il debitore intende procedere per realizzare i beni destinati a risolvere la situazione di sovraindebitamento. Le indicazioni non devono riguardare soltanto le procedure da adottare (trattativa privata, vendita a mezzo commissionario ecc.) ma anche i tempi nei quali si ritiene ipotizzabile la liquidazione.
È opportuno segnalare che il debitore potrebbe anche non destinare tutti i suoi beni a soddisfare i creditori lasciandone fuori alcuni come del resto può lasciare fuori dalla proposta alcuni soggetti che vantano crediti nei suoi confronti. Per esempio, il soggetto titolare del diritto di proprietà di un bene immobile gravato da un mutuo per un importo equivalente al valore del medesimo potrebbe ritenere di riuscire a far fronte al pagamento delle rate del mutuo (anche con l’aiuto di persone a lui vicine) e, su tale convinzione non coinvolgere nell’accordo il creditore ipotecario e, contemporaneamente, nel mettere a disposizione l’immobile.
In tal caso, i ceditori interessati dalla proposta valuteranno la scelta del debitore e quindi decideranno se esprimere o meno il loro assenso. È opportuno sottolineare che il debitore propone, ma la proposta deve essere fatta propria almeno da una parte qualificata di creditori attraverso le adesioni (o detto in altro modo con l’espressione del voto favorevole).
Il piano può anche prevedere, si tratta, quindi, di un’indicazione eventuale, che il patrimonio del debitore sia affidato a un fiduciario con specifichi compiti ed obblighi, come provvedere alla liquidazione, conservazione e, quindi, alla distribuzione ai creditori di quanto ricavato.
In tal caso, il debitore attua una vera e propria segregazione del patrimonio da liquidare rispetto al proprio patrimonio residuo (ove ne escluda una parte) in modo tale da costituire una garanzia per i creditori sia in relaziona ad una eventuale alienazione senza la successiva destinazione del ricavato ma anche dall’eventuale aggressione da parte di ulteriori creditori aventi titolo successivo alla definizione dell’accordo. In pratica, si realizza un trust cosiddetto liquidatorio il cui atto dispositivo sarà costituito dall’accordo con i creditori, che dovrà necessariamente prevedere l’accettazione del trustee [2].
La previsione dell’affidamento del patrimonio ad un fiduciario non è compatibile in presenza di beni, da utilizzare per il soddisfacimento dei creditori, sottoposti a pignoramento ovvero quando è previsto dall’accordo poiché, in tal caso, è il giudice che nomina il liquidatore (art. 13, comma 1).
L’affidamento della liquidazione del patrimonio ad un fiduciario è solo “eventuale”, perciò il piano presentato dal debitore potrebbe non prevederlo, rimettendo al giudice la decisione della nomina del liquidatore o provvedervi personalmente considerato che il deposito della proposta non determina lo spossessamento dei beni come avviene invece nella procedura di fallimento [3].
È necessario sottolineare che a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 179/2012 la norma, pur confermando l’obbligatoria della nomina del liquidatore da parte del giudice nei casi di cui al primo comma dell’art. 13, il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un “gestore” che però deve necessariamente possedere i requisiti di cui all’art. 28 L.F. Il gestore, quindi, deve essere un soggetto con determinate professionalità e competenza riconosciute a colui che può assumere la carica di curatore fallimentare e quindi non può essere un “fiduciario” come precedentemente previsto.
La precisazione che il “gestore” debba possedere particolari requisiti è importante considerato che deve adempiere, tra l’altro, a compiti di una certa importanza quale quello della ripartizione e distribuzione del ricavato ai creditori.
Lo studio Luciani Daniele è specializzato in tale ambito professionale, grazie agli incarichi da professionista incaricato per la gestione della crisi ricevuti, nella redazione dei piani di composizioni della crisi e piani del
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