Le valute virtuali, o meglio le rappresentazioni virtuali di valore, possono essere definite come Criptovalute. Si tratta di valute che possono essere create da chiunque abbia capacità informatiche per costituire la tecnologia e sviluppare il software.
Una volta realizzata la tecnologia, un miner, che governa una blockchain, può generare valuta virtuale eseguendo calcoli matematici complessi. Gli users la ottengono acquistandola dagli exchangers oppure scambiandola o compravendendola con altri soggetti, anche non professionali.
Non esiste una definizione giuridicamente rilevante di valuta virtuale. L’aspetto più importante è quello di poter andare a definire in futuro una natura univoca del termine Criptovalute, valida per tutte le varie branche del diritto. Per riuscire in questo intento è opportuno andare a guardare la funzione che, di volta in volta, le monete virtuali svolgono. Precisamente, le valute virtuali hanno una natura mista. A seconda del contesto di riferimento in cui sono utilizzate, potrebbero presentare le caratteristiche proprie:
Della moneta;
Delle commodities;
Dei titoli;
Dei diritti di baratto;
Del sistema di pagamento;
Del bene immateriale e, infine,
Della valuta estera.
Le monete digitali sono state definite come una valuta non tradizionale, vale a dire diversa dalle monete con valore liberatorio. Conformemente, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha definito le Criptovalute una tipologia di “moneta virtuale”. Si tratta di una “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale.
La valuta virtuale è, quindi, fondata sull’accettazione volontaria della stessa da parte degli operatori del mercato, senza quindi, un proprio corso legale. Possiamo dire, quindi, che si tratta di una sistema di valuta alternativo e decentralizzato.
I criteri da adottare, in sede di dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti speculativi eseguiti con le c.d. rappresentazioni digitali di valore, sono definiti dall’Agenzia delle Entrate in particolare la Risoluzione n. 72/E/2016.
Tale documento di prassi, assimila ai fini fiscali le valute virtuali alle valute tradizionali estere. Per questo motivo è necessario tenere a mente quanto indicato nell’articolo 67 del DPR n 917/86:
Costituiscono redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze […] realizzate mediante cessione a titolo oneroso […] di valute estere, oggetto di cessione a termine o rinvenienti da depositi o conti correnti“. Per cessione a titolo oneroso si intende anche “il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente“. Comma 1, lett. c-ter);
“Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui“. Comma 1-ter).
Per le valute estere il criterio prescelto è quello di assoggettare a tassazione solo le plusvalenze derivanti da cessione a titolo onero delle valute di cui sia acquisita o mantenuta la disponibilità ai fini d’investimento. La finalità di investimento è ritenuta sussistente quando le valute sono depositate su depositi o conti correnti ovvero hanno costituito oggetto di cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta è stata equiparato anche il prelievo dal conto corrente o dal deposito.
Al fine, comunque, di evitare di attrarre a tassazione fattispecie non significative la tassazione delle cessioni di valute rinvenienti da depositi o conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza massima dei depositi intrattenuti dal contribuente superi i 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi.
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