Inquadramento
Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, cd. “decreto Sviluppo-bis“, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, ed entrato in vigore il 20 ottobre 2012, conosciuto anche come decreto legge sulla crescita, prevede una serie di importanti misure tra le quali “la nascita” dell’impresa start-up innovativa atta a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’occupazione in particolare quella giovanile.
I cambiamenti imposti sono notevoli e riguardano le seguenti aree: l’Agenda digitale italiana, l’apertura del mercato assicurativo, la realizzazione di nuove infrastrutture, l’istituzione del Desk Italia per coordinare i soggetti operanti in materia di attrazione di investimenti esteri, misure in materia di confidi, misure in materia di reti di impresa e patti territoriali.
Si riportano di seguito gli articoli che riguardano le imprese start-up innovative che di seguito vengono riepilogati:
| Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 | |
| Art. 25 | Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità |
| Art. 26 | Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio |
| Art. 27 | Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato |
| Art. 27 bis | Credito d’imposta per l’assunzione di personale nella start-up |
| Art. 28 | Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative |
| Art. 29 | Incentivi all’investimento in start-up innovative |
| Art. 31 | Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo |
L’articolo 4 co.11-ter del D.L. 3/2015 (Decreto Investment Compact) novella la lett. b) del co.2 dell’art. 25estendendo da 4 a 5 anni il periodo massimo di attività entro il quale la startup innovativa può essere considerata tale e godere dei benefici previsti dalla legge.
Modalità di costituzione con firma digitale
Importanti novità sono state introdotte con le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto delle startup innovative in forma di società a responsabilità limitata, come previsto dall’art. 4, co. 10 bis del DL 24 gennaio 2015, n. 3. Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi a quanto previsto dal decreto, le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia il 20 luglio 2016.
Pertanto, a partire da tale data gli atti costitutivi e gli statuti delle startup innovative in forma di SRL potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale secondo le modalità previste dall’art. 24del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, attraverso lapiattaforma startup.registroimprese.it, ciò in via facoltativa e alternativa rispetto alla modalità ordinaria tramite atto pubblico.
Per capire qual’è l’ambito di applicazione basta pensare che la start up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che ha come scopo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, deve concretamente avere il centro dei propri interessi nel territorio italiano, non deve derivare da fusione o scissione societaria ed è soggetta a norme particolari relativamente al rapporto di lavoro, alla raccolta di capitali, alla gestione della crisi di impresa e agli oneri per l’avvio.
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