È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/2023 il Decreto Legislativo 29 agosto 2023 n. 120 che integra e modifica i precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della Riforma dello Sport (Legge delega n. 86 2019).
Si riepilogano le modifiche apportate al d.lgs. 36/2021
Adeguamento degli statuti
Viene previsto il termine del 31 dicembre 2023 per adeguare lo statuto ai nuovi requisiti di natura civilistica indicati dagli artt. 7 e 9 del decreto 36, prevedendo nell’oggetto sociale “l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” ed eventualmente “l’esercizio di attività strumenti e secondarie”.
La mancata conformità dello statuto alle anzidette disposizioni determinerà la cancellazione d’ufficio dell’ente sportivo dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).
Attività secondarie e strumentali
Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei limiti previsti per l’esercizio delle attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (con esclusione delle attività promo-pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e delle indennità legate alla formazione degli atleti) comporta la cancellazione d’ufficio dal RAS.
Definizione della categoria di lavoratore sportivo
Viene definito in modo più puntuale quali possono essere i lavoratori sportivi e quali i soggetti destinatari delle loro prestazioni sportive.
Oltre alle sette tipizzate e indicate nel d.lgs. 36/2021 (ovvero l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara), è stato precisato che è inquadrabile come lavoratore sportivo anche chi eserciti una mansione prevista nei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva della FSN o DSA di riferimento (non è, quindi, sufficiente che tali mansioni siano indicate in Delibere federali), tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.
L’elenco delle mansioni, in tal modo determinato, dovrà essere trasmesso al Dipartimento per lo sport dalle FSN o DSA di riferimento, per il tramite del CONI e del CIP, ciascuno per le rispettive competenze, e dovrà essere approvato con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministero del lavoro.
Una volta istituito, l’elenco sarà tenuto ed aggiornato a cura del Dipartimento per lo Sport, sulla base dei dati trasmessi dalle FSN e DSA, tramite il CONI e il CIP, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Viene, inoltre, precisato che non possono essere considerati lavoratori sportivi coloro che svolgano “una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali” (ad esempio medici e fisioterapisti, anche se previsti quali tesserati nei regolamenti tecnici delle FSN o DSA).
Dipendenti Pubblica Amministrazione
Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici e le proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.A. – oltre alle società e associazioni sportive dilettantistiche – possono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione:
- come volontari, fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
- come lavoratori sportivi fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa autorizzazione dell’amministrazione di competenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con apposito decreto. In difetto di riscontro, l’autorizzazione si intende accolta.
Tali disposizioni non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d’appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.
Rimborsi spesa dei volontari
Per i volontari viene prevista la possibilità di rimborsare le spese sostenute a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000. Detti rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario percipiente, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Esclusione Inail
Viene prevista l’esclusione ai fini INAIL di tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori dipendenti, e, in particolare, dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa (che, si ricorda, costituiscono, ai sensi dell’art. 28 del decreto, la forma “normale” di rapporto di lavoro nello sport dilettantistico).
A tali lavoratori “si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della l. 289/2002”, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento.
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