Tra i tanti dubbi che ancora circondano la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, l’orientamento dottrinale prevalente è a favore della riduzione proporzionale dell’aggio di riscossione dovuto ad Equitalia per chi aderisce alla definizione agevolata. Questo perché l’aggio di riscossione, o come denominato recentemente “onere di riscossione”, è calcolato sulle somme iscritte a ruolo. Visto che a seguito della definizione agevolata gli importi iscritti a ruolo saranno ridotti e ricalcolati dall’Amministrazione Finanziaria, anche l’aggio dovrà essere calcolato in percentuale sui nuovi importi.
Cosa prevede la norma – L’art. 6 del D.L. 193/2016 prevede la possibilità per il contribuente di procedere alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, relativamente ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. L’aspetto centrale della procedura riguarda certamente il quantum da pagare.
Per procedere alla definizione agevolata il contribuente dovrà procedere a versare:
| 1. | le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (a titolo di imposte e tributi, e/o contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail) |
| 2. | gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo |
| 3. | gli aggi (del 6% o dell’8% a seconda del periodo cui si riferisce la cartella). |
| 4. | le spese per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento |
Non devono invece essere corrisposte:
| 1. | Le sanzioni |
| 2. | Gli interessi di mora |
L’aggio di riscossione – Un aspetto che aveva sollevato numerose proteste riguardava certamente la corresponsione integrale dell’aggio di riscossione. Ricordiamo che l’aggio è stato oggetto di varie modifiche:
| Affidamento carico in riscossione ad Equitalia | Aggio di riscossione in termini percentuali |
| Fino al 31.12.2012 | 9% delle somme iscritte a ruolo se pagamento effettuato OLTRE 60 giorni dalla notifica della cartella |
| Fino al 31.12.2015 | 4,65% delle somme iscritte a ruolo se pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella |
| 8% delle somme iscritte a ruolo se pagamento effettuato OLTRE 60 giorni dalla notifica della cartella | |
| Dal 1° gennaio 2016 | 3% delle somme iscritte a ruolo se pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella |
| 6% delle somme iscritte a ruolo se pagamento effettuato OLTRE 60 giorni dalla notifica della cartella |
E’ evidente che un elemento prioritario nella scelta di aderire o meno alla definizione agevolata riguarda la riduzione dell’aggio di riscossione. Se un contribuente deve all’Agente della riscossione 20.000 euro, di cui 10.000 rappresentate di interessi e sanzioni. Ipotizzando che si tratti di una cartella di Equitalia ante 2012, l’adesione alla procedura agevolata consentirà di risparmiare i 10.000 euro dovuti per sanzioni e interessi di mora e il 50% dell’aggio. Su un ruolo di 20.000 euro ante 2012, l’aggio sarebbe stato pari ad euro1.800. Per effetto dell’adesione alla definizione agevolata, l’aggio dovuto ammonterebbe al 9% di 10.000, ossia 900 euro. La convenienza risulta ancora più evidente se calcolata il riferimento a cartelle che comprendono solo il pagamento di sanzioni. In questo caso, le sanzioni si azzererebbero e con esse anche l’aggio di riscossione.
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