La L. 176/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, reca la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19“.
La L. 176/2020 introduce importanti novità in relazione alla Legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) prevedendo tutte le seguenti novità, in particolare:
• all’articolo 4 ter, una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della stessa Legge.
• è fornita una definizione più estesa di “consumatore”, sostituendo l’articolo 6, comma 2, lett. b), L. 3/2012: deve considerarsi tale non solo la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ma anche l’eventuale socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (s.n.c.) IV (s.a.s.) e VI (s.a.p.a.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.
• L’articolo 7 L. 3/2012 è stato modificato, in particolare, con la previsione di ulteriori circostanze a causa delle quali il debitore sovraindebitato non può formulare la proposta (comma 2);
• È inoltre stato espressivamente previsto che l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
• La L. 176/2020 prevede l’inserimento nella L. 3/2012 del nuovo articolo 7 bis che disciplina le procedure familiari, di fatto anticipando un istituto innovativo previsto con il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.
• Il nuovo articolo 7 bis disciplina la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune.
• Possono essere considerati membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto.
• All’articolo 8 L. 3/2012 è stata prevista la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.
• È stata prevista anche la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito.
• Quando invece l’accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, è stata ammessa la possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
• All’articolo 12 L. 3/2012 è stato inserito l’importante comma 3 quater, che prevede che il Tribunale omologhi l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria, quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali previste dall’articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base di quanto risulta dalla relazione dell’Occ, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
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