Con la recente Circolare n. 114153/2018 del 13 aprile scorso, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha diramato i i chiarimenti e direttive operative, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 e dal relativo collegato fiscale. Le novità che presentano un impatto immediato sull’attività operativa del Corpo sono state riepilogate in due apposite schede allegate al documento recentemente pubblicato che riguardano rispettivamente la tenuta delle scritture contabili con sistemi elettronici e le disposizioni sulla stampa dei registri su richiesta dell’autorità.
In merito alla tenuta delle scritture contabili con sistemi elettronici si rappresenta che in un’ottica di semplificazione, l’art. 19-octies, co. 6 del D.L. n. 148/2017 ha introdotto un’importante modifica a tale disciplina. La disciplina di riferimento è “storicamente” contenuta nell’art. 7, comma 4-ter1 del D.L. n. 357/1994, convertito dalla Legge n. 484/1994, ai sensi del quale “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.
La stampa su richiesta – Sulla base di tale disposizione, la pattuglia della Guardia di Finanza, in occasione dell’accesso per l’esecuzione di una verifica o controllo fiscale (che generalmente interessa i periodi d’imposta più recenti), sovente richiede al contribuente la stampa su cartaceo dei libri e registri obbligatori (tenuti in modalità elettronica), relativamente all’anno precedente (qualora non già stampati).
Infatti, in presenza di tenuta elettronica dei libri e registri fiscali, il contribuente ha la possibilità di differirne la stampa entro il trimestre successivo alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta interessato.
Così, ad esempio, in occasione dell’accesso fiscale effettuato il giorno 27 settembre 2018, il contribuente dovrà esibire il libro giornale già stampato relativo all’anno 2016, in quanto la relativa stampa doveva essere effettuata entro il 31 gennaio 2018 (atteso il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi fissato, in proroga, nel 31/10/2017).
Di contro, in base alla norma citata, risulta corretta la tenuta solo elettronica del libro giornale relativo all’anno 2017 (la cui stampa potrebbe essere eseguita ex lege entro il 31 gennaio 2019), purché lo stesso risulti aggiornato (secondo le prescrizioni di cui all’art. 22, co. 1 DPR n. 600/1973) e venga contestualmente stampato in presenza dei militari intervenuti.
I termini per la stampa dei registri Iva – Atteso il tenore letterale del comma 4-ter in commento, la stessa disposizione si rende applicabile anche ai registri Iva tenuti con modalità elettronica. Sempre in relazione al tenore letterale della norma in commento, che fa riferimento ai “termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali”, il termine per la stampa dei registri Iva risulterebbe sensibilmente anticipata rispetto a quella prevista per il libro giornale e il libro degli inventari (così, ad esempio, i registri Iva relativi all’anno 2016 avrebbero dovuto essere stampati entro il 31/05/2017, essendo il termine di presentazione della relativa dichiarazione fissato nel 28/02/2017).
Tuttavia, sulla questione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 46 del 10/04/2017, ha di fatto esteso il regime della moratoria trimestrale per la stampa dei registri previsti in materia di imposte sui redditi anche all’ambito Iva. In altri termini, i tre mesi entro i quali occorre effettuare la stampa dei registri Iva (anche per le annualità in cui il relativo obbligo dichiarativo è stato anticipato) vanno calcolati a partire dal termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.
Nel citato documento di prassi viene, peraltro, chiarito che “in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile”.
Le direttive del manuale operativo – Il tema risulta, infatti, affrontato anche dal Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, approvato con la circolare n. 1/2018 (cfr. Parte V, Capitolo 2, par. 2.), ove il Comando Generale ha avuto modo di precisare che “qualora il citato termine sia decorso senza che sia avvenuta la stampa, le annotazioni informatiche sembrano potersi ritenere prive di ogni rilevanza giuridica fin dall’origine, con la rilevante conseguenza che la contabilità si considera come non tenuta con tutti gli effetti di ordine sanzionatorio che derivano da questa situazione, ivi compresi quelli che si producono sul piano delle modalità di ricostruzione della base imponibile” (id est, facoltà per l’Ufficio di procedere attraverso l’accertamento induttivo, prescindendo in toto dalle risultanze contabili, ancorché effettivamente disponibili in formato elettronico).
Le modifiche del collegato fiscale – In tale contesto normativo, va menzionata con favore la recente modifica alla disciplina in commento, apportata dall’art. 19-octies, co. 6 del D.L. n. 148/2017, riferita ai soli registri Iva degli acquisti e vendite.
La disposizione in commento ha inserito il nuovo comma 4-quater al medesimo art. 7 del D.L. n. 359/1994, ai sensi del quale “In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.
Nella sostanza, viene eliminato l’obbligo di stampare i registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti (e non anche quello dei corrispettivi), nel senso che la loro tenuta esclusivamente elettronica risulterà legittima, a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono, purché in sede di accesso risultino aggiornati (ai sensi del combinato disposto dagli artt. 23 e 25 del DPR n. 633/1972 e 1 del DM 11/08/19975), e il contribuente verificato ne provveda alla stampa in presenza dei verificatori.
Le indicazioni del Comando Generale – Nella recente Circolare n. 114153/2018, l’Organo di Vertice della Guardia di Finanza prende atto della modifica normativa e ne dispone l’immediata applicazione da parte dei Reparti dipendenti. Non manca, tuttavia, di evidenziare come la disposizione neo introdotta sia applicabile esclusivamente ai registri Iva ivi indicati e come, di conseguenza, l’indicazione riportata nel manuale operativo continui ad applicarsi in relazione alle altre scritture contabili, per la quali continua ad applicarsi la disposizione di cui al commentato comma 4-ter.
La decorrenza della nuova disposizione – Ciò che non viene chiarito è la portata temporale della norma neo introdotta, e cioè se essa debba applicarsi sotto il profilo sostanziale a far data dal 6 dicembre 2017, ovvero abbia una portata “retroattiva” andando cioè a “sanare” di fatto l’eventuale omessa stampa su cartaceo dei registri Iva acquisti e vendite, relativi alle pregresse annualità.
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